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O. 30/09/2002 n. 3232. La giunta regionale, su proposta a firma congiunta dell'assessore dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale e dell'assessore della difesa dell'ambiente, può emanare appositi atti di indirizzo e coordinamento al fine di individuare modalità di collaborazione tra le strutture dell'ARPAS e i dipartimenti di prevenzione delle aziende-USL. 3. Presso ogni provincia sono istituiti, con Decreto del presidente della regione, i comitati provinciali di coordinamento, quali organi territoriali dell'ente, al fine di assicurare l'integrazione ed il coordinamento delle attività periferiche dell'ARPAS con i servizi delle rispettive amministrazioni provinciali e comunali e con i dipartimenti di prevenzione delle aziende-USL. 4. Il comitato provinciale di coordinamento ha il compito di: a) definire proposte relative alle esigenze dei rispettivi ambiti territoriali da presentare al direttore generale dell'ARPAS per l'elaborazione dei programmi annuali di attività del/i dipartimento/i locale/i b) richiedere periodiche informazioni sullo svolgimento delle attività programmate e sui risultati conseguiti. 5. Ciascun comitato provinciale di coordinamento è presieduto dal presidente della provincia ed è così composto stenti nel territorio della provincia; 6. Il comitato provinciale di coordinamento resta in carica per la stessa durata del consiglio provinciale e si riunisce quattro volte l'anno. Il comitato provinciale si dota di un proprio regolamento per la disciplina dello svolgimento delle sedute. 7. In sede di prima attuazione della presente ordinanza, i comitati provinciali si riuniscono entro tre mesi dalla costituzione dell'ARPAS. Art. 11. Convenzioni e accordi di programma 1. Nelle materie di cui al presente Decreto l'ARPAS, sulla base di accordi di programma e apposite convenzioni, assicura attività di consulenza ed eroga prestazioni tecniche, scientifiche e analitiche di supporto all'esercizio delle funzioni di prevenzione, protezione e controllo ambientali di competenza della regione, delle province, dei comuni, delle comunità montane e dei dipartimenti di prevenzione delle aziende-USL. Le prestazioni effettuate in favore delle aziende-USL sono gratuite. 2. La regione, previa deliberazione della giunta regionale su proposta a firma congiunta dell'assessore dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale e dell'assessore della difesa dell'ambiente, stipula con le province apposite convenzioni nelle quali vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle strutture tecniche periferiche dell'ARPAS da parte delle province stesse. Le convenzioni regolano altresì la dipendenza funzionale delle strutture medesime dalle province, per l'esercizio delle funzioni amministrative, autorizzative e di controllo in materia ambientale attribuite ai sensi dell'art. 19 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 3. Gli accordi di programma e le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 individuano, tra l'altro, gli standard qualitativi e quantitativi, i tempi e i costi delle prestazioni erogate dall'Agenzia, nonchè le modalità di pronto intervento nei casi di emergenza ambientale. Art. 12. Funzioni degli enti locali 1. Gli enti locali a) concorrono alla definizione degli obiettivi generali delle attività di protezione e controllo ambientale di cui all'art. 8, lettera a) b) esercitano le funzioni di programmazione territoriale e le funzioni amministrative di protezione e controllo loro attribuite dalle leggi c) si avvalgono dell'ARPAS per lo svolgimento delle attività tecnicoscientifiche e analitiche finalizzate all'espletamento delle funzioni di cui alla lettera b). Art. 13. Organi dell'ARPAS 1. Sono organi dell'ARPAS a) il direttore generale b) il collegio dei revisori. Art. 14. Direttore generale 1. Il direttore generale è nominato con Decreto del presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale su proposta a firma congiunta dell'assessore dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale e dell'assessore della difesa dell'ambiente, ed è scelto tra persone in possesso di diploma di laurea e di competenze ed esperienza professionale coerenti con le funzioni da svolgere. In prima attuazione ed in via provvisoria, fino alla nomina del direttore generale, le funzioni dello stesso sono svolte da un Commissario straordinario nominato con Decreto del presidente della regione - Commissario governativo ed è scelto tra i dirigenti della regione in possesso dei requisiti per essere nominati direttore generale. Al Commissario straordinario si applicano le previsioni dettate per il direttore generale. 2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da contratto di diritto privato di durata corrispondente all'efficacia della presente ordinanza ed è a tempo pieno. L'incarico è incompatibile con quello di componente di organi di amministrazione di enti pubblici o privati e con cariche elettive pubbliche; l'incarico è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di provenienza. 3. In caso di assenza o impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal più anziano di età fra i direttori delle aree funzionali della struttura centrale dell'ARPAS. 4. Al direttore generale spettano i compensi nella misura stabilita dall'art. 3bis, comma 8, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 e successive modificazioni; in prima applicazione è attribuito il trattamento economico previsto per la fascia A nella deliberazione della giunta regionale n. 27/52 del 7 agosto 2001. Le cause di incompatibilità relative all'incarico del direttore generale sono stabilite in base alle norme che disciplinano l'ordinamento degli enti strumentali della regione. 6. Il direttore generale a) attua gli indirizzi strategici per la gestione dell'ARPAS nell'ambito degli obiettivi generali delle attività di prevenzione collettiva, controllo ambientale e coordinamento delle attività di tutela ambientale, sulla base delle direttive della regione b) predispone il programma di attività di cui all'art. 22 c) approva il regolamento di cui all'art. 21 d) approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo e) verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti f) predispone una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti g) propone alla giunta regionale i criteri generali da seguirsi nell'individuazione delle tipologie delle prestazioni a favore di privati e nella determinazione delle relative tariffe h) è preposto alla gestione operativa dell'ARPAS e risponde della corretta esecuzione degli atti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del- l'ARPAS. i) provvede al coordinamento delle strutture centrali e periferiche dell'AR- PAS l) adotta il regolamento organizzativo, quello contabile ed i tariffari m) determina la dotazione di personale dell'ARPAS n) adotta un sistema di controllo di gestione. 8. In sede di prima applicazione della presente ordinanza spettano al direttore generale dell'ARPAS i compiti di cui all'art. 26, comma 2. Art. 15. Comitato tecnico 1. Il direttore generale, nell'espletamento delle sue funzioni, istituisce e presiede un comitato tecnico composto dai responsabili delle aree funzionali e dai responsabili dei dipartimenti locali di cui all'art. 20. 2. Il comitato tecnico collabora alla predisposizione degli atti secondo le indicazioni del direttore generale ed esprime parere su di essi nelle forme indicate dal regolamento dell'ARPAS. 3. Il comitato tecnico elabora le linee del coordinamento tecnico scientifico per tutti i livelli organizzativi e territoriali dell'ARPAS. Art. 16. Collegio dei revisori 1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri ed è nominato con Decreto del presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale su proposta a firma congiunta dell'assessore dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale e dell'assessore della difesa dell'ambiente. In prima attuazione ed in via provvisoria, fino alla nomina da parte della giunta regionale, il collegio è nominato con Decreto del presidente della regione - Commissario governativo. 2. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dall'art. 1 del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 3. Ai revisori si applicano le cause di incompatibilità previste per il direttore generale. Sono inoltre incompatibili il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del direttore generale. 4. Il collegio dura in carica per una durata corrispondente all'efficacia della presente ordinanza. 5. Ai componenti del collegio spetta un'indennità annua lorda pari al 5 per cento degli emolumenti spettanti al direttore generale; al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 10 per cento dell'indennità fissata per gli altri membri. Art. 17. Modalità di funzionamento del collegio dei revisori 1. Il collegio dei revisori si dota, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo ed all'art. 16 che precede, di un proprio regolamento per la disciplina delle modalità di convocazione e delle norme di funzionamento del collegio stesso. 2. Il presidente del collegio è eletto nella prima seduta a maggioranza dei componenti. 3. Il collegio è convocato anche su richiesta motivata di un solo componente. 4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. 5. Il direttore generale convoca per la prima seduta il collegio dei revisori entro trenta giorni dalla data di costituzione dell'organo. 1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente Legge l'AR- PAS si articola in a) una struttura centrale con valenza regionale b) dipartimenti locali con ambito provinciale, salvo diversa previsione del regolamento di cui all'art. 14 che precede. L'organizzazione, le competenze e le modalità di funzionamento dei dipartimenti locali sono pure determinate dal regolamento di cui all'art. 14 che precede. Art. 19. Organizzazione della direzione centrale 1. La struttura centrale comprende due aree funzionali denominate a) area tecnico-scientifica b) area amministrativa. 2. La struttura centrale dell'ARPAS svolge le attività connesse alla gestione del personale, del bilancio e del patrimonio, alla formazione e aggiornamento del personale, al coordinamento tecnico delle attività di carattere unitario nonchè le altre attività che saranno previste nel regolamento di cui all'art. 21. 3. L'area tecnico-scientifica provvede alla promozione, programmazione, progettazione e produzione dei servizi connessi alle attività tecnicoscientifiche dell'ARPAS; svolge inoltre le funzioni relative alla promozione ed allo sviluppo della ricerca, alla rilevazione sullo stato della stessa e sull'avanzamento delle tecnologie più innovative per la migliore tutela dell'ambiente; provvede altresì all'organizzazione delle attività di documentazione, di formazione e di aggiornamento del personale, di informazione, sensibilizzazione ed educazione dei cittadini, alla gestione del sistema informativo ambientale regionale, nonchè le altre attività che saranno previste nel regolamento di cui all'art. 21. 4. L'area amministrativa svolge le attività connesse alla gestione del personale, del bilancio e del patrimonio, nonchè ogni altra attività amministrativa di carattere unitario nonchè le altre attività che saranno previste nel regolamento di cui all'art. 21. 5. L'organizzazione, la dotazione organica nonchè le modalità di funzionamento e l'ulteriore articolazione delle competenze delle aree funzionali sono stabilite dal regolamento di cui all'art. 21. 6. A ciascuna area è preposto un direttore, nominato dal direttore generale con proprio provvedimento, scelto tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti a) età non superiore a sessantasette anni b) diploma di laurea: 1) in discipline tecniche o scientifiche, per il direttore dell'area tecnico- scientifica; 2) in discipline giuridiche o economiche, per il direttore dell'area amministrativa |
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